Nel 730/2011 lavoratori notturni al rimborso
Una delle principali novità del modello 730/2011 è rappresentata dalla possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate in relazione alle somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni-
Il regime fiscale agevolato, che prevede un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, in luogo della tassazione ordinaria per le componenti del reddito di lavoro dipendente correlate all'incremento della produttività dell’impresa, era stato previsto per la prima volta, in via sperimentale con riferimento al periodo luglio - dicembre 2008, dall'art. 2 del DL 27 maggio 2008 n. 93. Esso si applicava alle retribuzioni corrisposte nel limite di 3.000 euro lordi, ai dipendenti del settore privato che avessero conseguito, nel 2007, redditi da lavoro (comprese le pensioni e gli assegni a queste equiparati) complessivamente non superiori a 30.000 euro lordi.
Questa disciplina di favore è stata prorogata, sia pure con alcune modificazioni, prima al 2009 e successivamente al 2010. Per gli anni 2009 e 2010, essa ha riguardato i dipendenti che, nell'anno precedente a quello di spettanza del beneficio, avessero percepito redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 35.000 euro, per un importo dei redditi agevolabili elevato a 6.000 euro.
Alla luce dell'ampliamento dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione operato in via interpretativa dall'Agenzia delle Entrate, il contribuente che negli anni 2008 e 2009 abbia percepito compensi agevolabili tassati in via ordinaria potrà richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate. Tale opzione può essere esercitata all'interno del modello 730/2011.
Si ricorda, infine, che il rimborso non può essere richiesto con il modello 730/2011 qualora sia stata già presentata istanza di rimborso all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate oppure sia stata presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole
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